Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3702 del 18/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3702 Anno 2016
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da GALLACE COSIMO DAMIANO, nato ad Anzio (RM) il
18/2/1990,

avverso l’ordinanza n. 186/2015 del TRIBUNALE del RIESAME di
CATANZARO, del 11/08/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Salvatore Staiano, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso

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Data Udienza: 18/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11/8/2015 il Tribunale del Riesame di Catanzaro,
decidendo sulla richiesta di riesame avanzata dai difensori di Gallace Cosimo
Damiano, confermava parzialmente il decreto di sequestro preventivo emesso
dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data
22/7/2015 in relazione al reato di cui all’art. 12 quinques D.L. n. 306/1992,

152/1991 conv. nella legge n. 203/1992;
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori
del Gallace, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società
Italcostruzioni di Gallace Cosimo Diamano, sollevando i seguenti motivi di
gravame:
2.1 la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione, mancando i
presupposti per disporre il sequestro, difetto riguardante sia il decreto emesso
dal GIP di Catanzaro che il precedente provvedimento del GIP del Tribunale di
Roma del 16/7/2010, rinnovato il 28/7/2010, al quale il primo rinviava senza
consentire di comprendere l’iter logico della decisione adottata;
2.3 violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione in relazione all’art. 27 cod. proc. pen. in quanto, essendosi
dichiarato incompetente il Tribunale di Roma con ordinanza pronunziata in data
3/6/2015, da tale data, e non già da quella del deposito della motivazione o del
prevedimento degli atti al giudice “ad quem”, decorrerebbe il termine di venti
giorni previsto dall’art. 27 cod. proc. pen.;
2.3. violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, per il difetto dell’indicazione di elementi a carico del Gallace tali da
riconoscere l’ipotesi di reato contestatagli, non potendosi ritenere sufficiente la
mera astratta configurabilità del reato ed occorrendo invece nel caso specifico,
nella verifica della sussistenza del “fumus comrnissi delicti”, una verifica anche
dei rapporti lavorativi tra indagati, dei flussi di denaro tra i loro conti correnti,
della potenzialità economica per l’acquisto dei mezzi, delle modalità di tali
acquisti e della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
2.4. violazione di legge e manifesta illogicità e contraddittorietà della
motivazione, per il difetto di elementi che consentano di riconoscere il dolo
specifico richiesto dalla norma incriminatrice, consistente nel fine di eludere le
disposizioni di legge in materia di prevenzione.

2

escludendo l’aggravante originariamente contestata di cui all’art. 7 D.L. n.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Al fine della decisione vanno rammentate le regole in tema di impugnazione
del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto va considerato che con
il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. può essere dedotta
la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ricorre violazione di legge laddove la

pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter
logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti,
atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare
un elemento essenziale dell’atto. Va anche ricordato che, anche se in materia di
sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro
probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente
prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e
descrizione. È, invece, necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per
ricostruire la vicenda anche al semplice livello di “fumus” al fine di ritenere che la
fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata; è inoltre
necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso
favorevole all’accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti
prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le
valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere
riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell’attività delittuosa ovvero ad
una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (Cass. sez. 6, n. 6589
del 10/01/2013, Rv. 254893).
Sulla base di tale premessa, deve rilevarsi che nel caso in esame vengono
addotte unicamente censure in ordine al merito del provvedimento impugnato,
lamentandosi presunte illogicità e contraddittorietà della sua motivazione,
comunque esistente.
Quanto al primo motivo del ricorso, con il quale si contesta il rinvio per
relationem al precedente provvedimento del GIP del Tribunale di Roma del
16/7/2010, rinnovato il 28/7/2010, infatti, deve rilevarsi che la giurisprudenza di
questa Corte riconosce come legittima la motivazione “per relationem”
dell’ordinanza applicativa della misura cautelare disposta dal giudice competente
ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen., purché il rinvio alle valutazioni già espresse
dal primo giudice risulti consapevole e consenta il controllo dell’iter logico giuridico alla base dell’adozione del titolo restrittivo (Cass. sez. 3, n. 20568 del

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motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i

29/01/2015, Rv. 263744; Sez. 3, n. 16034 del 10/02/2011, Rv. 250299) e tale
requisito non può ritenersi difettare nel provvedimento impugnato che, dopo il
predetto rinvio, ricorda anche espressamente le circostanze maggiormente
significative per il riconoscimento di un sufficiente “fumus” del reato ipotizzato:
tra queste, il rilievo che la costituzione della Italcostruzioni di Gallace Cosimo
Damiano è successiva di pochi giorni alla cessazione della ditta individuale “La
Fenice”, della quale appariva titolare solo formalmente Andreacchio Rosa, madre

ultimo, però, da intercettazioni telefoniche espressamente ricordate nel
provvedimento risultava poter disporre dei mezzi della ditta. Il Tribunale del
riesame ha anche evidenziato che l’attività investigativa trasfusa nell’informativa
del ROS dei Carabinieri di Roma in data 9/5/2011 e, pertanto, successiva al
provvedimento richiamato “per relationem”, aveva consentito di accertare,
attraverso i passaggi di proprietà di alcuni veicoli sequestrati all’impresa
Italcostruzioni di Gallace Cosimo Damiano, che Gallace Vincenzo aveva solo
fittiziamente ceduto a terzi i mezzi rimasti, invece, nella sua disponibilità. Infine,
il provvedimento impugnato ha evidenziato che la predetta ditta individuale “La
Fenice” e la Italcostruzioni avevano identico oggetto sociale ed identica sede, a
conferma dell’evidente continuità tra le stesse.
Si tratta di argomentazioni fondate su dati concreti, e non già sull’astratta
configurabilità del reato ipotizzato, come tali incompatibili con anche con il terzo
motivo di impugnazione, con il quale si contesta l’asserita mancanza di
motivazione in ordine alla sussistenza del “fumus commissi delicti”, né può
ritenersi inesistente o meramente apparente la motivazione del provvedimento
impugnato in ordine al “periculurn in mora”, laddove si riconduce la persistenza
di questo all’annullamento per meri motivi formali della misura di prevenzione
adottata nei confronti di Gallace Vincenzo e non anche a ragioni di merito
riferibili al giudizio di pericolosità sociale. Né, infine, la motivazione può ritenersi
inesistente per il difetto di espliciti riferimenti all’elemento soggettivo del reato,
lamentato con il quarto motivo del ricorso, trattandosi, peraltro, di argomento
implicitamente affrontato anche con le argomentazioni di cui sopra, tanto più che
nell’ordinanza impugnata si evidenzia che Gallace Cosimo Damiano è il figlio di
Gallace Vincenzo, e come tale non poteva certo ignorare l’esposizione del padre
al rischio di subire nuove misure di prevenzione, dopo l’annullamento delle prime
per motivi non inerenti il merito dei provvedimenti adottati.
Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi il secondo motivo del
ricorso, concernente l’asserito vano decorso del termine di cui all’art. 27 cod.

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del ricorrente Gallace Cosimo Damiano e moglie di Gallace Vincenzo, il quale

proc. pen., dovendosi in primo luogo rilevare che anche l’eventuale sopravvenuta
inefficacia del provvedimento di sequestro emesso dal giudice poi dichiaratosi
incompetente non precluderebbe la possibilità, per il giudice

ad quem,

di

reiterare comunque, successivamente, il provvedimento divenuto inefficace.
Soprattutto, però, deve osservarsi che correttamente il provvedimento
impugnato ha riconosciuto la tempestività del decreto di sequestro, ai sensi
dell’art. 27 cod. proc. pen., ricordando la giurisprudenza di questa Corte secondo

sentenza, l’ordinanza di trasmissione degli atti, cui l’art. 27 cod. proc. pen.
connette la decorrenza del termine di venti giorni entro il quale deve essere
rinnovata la misura cautelare disposta dal giudice incompetente, è
provvedimento accessorio, ragion per cui il “dies a quo” per il computo di detto
termine si individua in quello di deposito della motivazione della sentenza e della
connessa ordinanza, e non già in quello della lettura del dispositivo (Sez. 4, n.
23714 del 26/02/2013, Rv. 256196) sicché, a fronte del deposito della
motivazione della sentenza, nel caso di specie, in data 3/7/2015, deve ritenersi
conforme al dettato normativo il riconoscimento della tempestività del decreto di
sequestro preventivo emesso in data 22/7/2015.
4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 18 dicembre 2015

cui, nel caso in cui la dichiarazione di incompetenza sia pronunciata con

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