Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37019 del 16/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37019 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAZZI UBALDO N. IL 26/03/1975
avverso la sentenza n. 10859/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
07/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 16/07/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MAZZI Ubaldo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337, 582-585
e 56-624-625 n. 7, cod. pen., e lamenta l’ingiustizia della condanna e l’eccessività della pena inflitta.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione degli elementi di
prova a carico che conclamano la colpevolezza dell’imputato, si limita all’apodittica petizione di una pronuncia assolutoria senza specificarne le ragioni. La stessa cosa vale
per la pena.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 luglio 2014.
§2.