Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37017 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37017 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALCHI STEFANO N. IL 11/08/1972
avverso la sentenza n. 119/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
02/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 10/06/2015
30497/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato che lamenta l’assoluta
mancanza di motivazione relativamente alla concreta quantificazione della misura
della pena dell’arresto e della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida ; sostiene che non sono state indicate le ragioni per le quali il giudice non ha
applicato una pena inferiore al massimo previsto per legge . Con memoria depositata
nell’ imminenza della trattazione del presente ricorso il difensore insiste nei motivi
proposti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile stante la manifesta infondatezza dei
motivi. Osserva il Collegio che la Corte di Appello ha dato atto dell’errore in cui era
incorso il giudice di primo grado nell’applicare il trattamento sanzionatorio più gravoso
nonostante all’epoca del commesso reato tale trattamento sanzionatorio non fosse
ancora in vigore. Tuttavia la Corte ha ritenuto di erogare la pena massima prevista,
concedendo però all’imputato là sostituzione con il lavoro di pubblica utilità così come
dal medesimo richiesto. Nel fare ciò la Corte ha evidentemente, sia pure
implicitamente, confermato il giudizio di gravità del comportamento dell’imputato già
contenuto della sentenza di primo grado. Analoghe considerazioni valgono per la
sospensione della patente di guida, la cui concreta applicazione è peraltro
subordinato l’esito del la misura sostitutiva concessa.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, della
somma di mille euro, somma che appare congrua in considerazione del complessivo
svolgimento processuale.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma di mille euro.
Così deciso in Roma il 10.6.2015
Il Tribunale di Oristano ha condannato Falchi Stefano per il reato di cui all articolo 186
comma 2 lettera B del Codice della Strada.
La Corte di appello di Cagliari, in accoglimento dell’appello proposto dall’imputato, ha
rideterminato in 3 mesi la pena per il predetto reato e ha confermato nella misura di
un anno la durata della sospensione della patente di guida.