Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37017 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37017 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MILANO VIC MIRA N. IL 16/10/1973
avverso la sentenza n. 8591/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MILANOVIC Mira ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la pena è stata de-
ciali del reo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
terminata nel minimo edittale proprio in considerazione delle particolari condizioni so-