Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37011 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37011 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARLETTA MASSIMO N. IL 26/05/1971
avverso la sentenza n. 1883/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MARLETTA Massimo ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 368 e 640
cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che non avrebbe commesso una truffa, ma sarebbe incorso per diffi-
§2.
I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché
reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
coltà economiche sopravvenute in un mero inadempimento contrattuale.