Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37010 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37010 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: .
PICCINOTTI CINZIA N. IL 12/01/1961
avverso la sentenza n. 4257/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PICCINOTTI Cinzia ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 388 cod.pen., e
denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che non sarebbe stata acquisita la prova che era stata lei a sottrarre il bene pi-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente desunto la responsabilità dell’imputata da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti: era lei la custode
del bene pignorato, possedeva le chiavi di accesso al locale in cui si trovava il bene in
discorso, sulla porta del predetto locale non esistevano segni di effrazione che rivelassero un’asportazione del bene avvenuta senza il consenso del custode.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
gnorato.