Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3701 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3701 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARGARIA RENZO CESARE N. IL 03/06/1951
avverso la sentenza n. 5062/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
i
,ona del Dott.
Udito il Procuratore Generale2,r_e_Li.
che ha concluso per

DEPOSITKrA IN CANCELLEMA
2

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e r:77N M14

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 24/4/2012, resa a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Renzo Cesare Margaria responsabile dei reati di cui
agli artt. 30, lett. b) ed I), L. 157/92, perché deteneva, anche per fini
perché, senza necessità, cagionava la morte di n. 6 cardellini, esemplari di
fauna selvatica protetta; 727 cod.pen., perché deteneva in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze esemplari
avifaunistici protetti, custodendoli all’interno di trasportini di ridotte
dimensioni. Lo condannava alla pena di mesi 3 di reclusione.
La Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 26/3/2013, in
parziale riforma del decisum di prime cure, ha assolto il Margaria dal
reato di cui all’art. 544 bis cod.pen., perché il fatto non costituisce reato;
ha rideterminato la pena in ordine alle residue contravvenzioni in euro
3.000,00 di ammenda.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con i seguenti
motivi:
-inosservanza ed erronea applicazione dell’ert. 30, lett. b) della L. 157/92;
nonché vizio di motivazione e violazione di legge processuale con

commerciali n. 18 esemplari di fauna selvatica protetta; 544 bis cod.pen,

riferimento all’art. 30, lett. I) della citata legge;
-inosservanza dell’art. 727 cod.pen. e mancanza di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,

i

é-

adottata dal decidente, in ordine alla sussistenza dei reati in
contestazione e alla ascrivibilità di essi in capo all’imputato.
Con il primo motivo di annullamento, la difesa del Margaria censura la
affermazione di penale responsabilità dell’imputato con riferimento al
capo a) della rubrica: l’art. 30, co. 1 lett. b) tutela unicamente le specie
degli esemplari avicoli, richiamati in imputazione, risulta presente in detto
elenco. Inoltre, rappresenta mera congettura ritenere che gli esemplari
rinvenuti nella disponibilità del prevenuto fossero posti in commercio e,
comunque, destinati a tale fine, così che non è configurabile la violazione
ex art. 30, co. 1, lett. I), citata legge.
Le doglienze sono manifestamente infondate.
Rilevasi, infatti, che il disposto dell’art. 30, lett. b), L. 157/1992 si applica
in caso di detenzione o abbattimento di esemplari appartenenti a specie
comprese nell’elenco di quelle particolarmente protette, ex art. 2,
medesima legge, per il quale non si devono considerare solo le specie ivi
indicate, ma anche tutte le altre che direttive comunitarie o convenzioni
internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
indicano come minacciate di estinzione.
Orbene con D.P.C.M. del 22/11/1993 i fringillidi, alla cui famiglia
appartengono fringuelli, peppole, canarini, cardellini e verdoni, sono stati
inclusi nell’elenco in questione e considerati, quindi, quali specie protette.
Nessun dubbio, può, poi, sussistere in relazione alla ritenuta
concretizzazione della ipotesi contravvenzionale di cui alla lett. l), co. 1,
dell’art. 30, in quanto, come evidenziato dalla Corte territoriale, gli Agenti
del Nucleo Operativo Antibracconaggio, che procedettero alla
perquisizione e sequestro, avevano assistito, in data 30/11/2009, ad una
cessione di n. 4 cardellini e n. 4 verzellini effettuata dall’imputato ad una
persona rimasta sconosciuta.

contemplate nella elencazione contenuta nell’art. 2, L. 157/02, e nessuno

Con il secondo motivo di annullamento si eccepisce la erronea
applicazione dell’art. 727, co. 2, cod.pen., rilevato che l’utilizzo di
gabbiette per detenere degli uccelli non integra automaticamente il
reato de quo.
Anche detta censura è del tutto destituita di fondamento, visto che il
2/12/2009, nella quale è chiaramente specificato che gli uccelli trovati
ancora vivi erano contenuti in trasportini di ridotte dimensioni,
incompatibili con la natura degli animali e tali da esporre gli stessi a
condizioni di fatica e di stress, tanto più essendo i volatili di recente
cattura, quindi non abituati alla contenzione; elementi questi atti a
concretizzare il reato contestato.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Margaria abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 19/12/2013.

decidente sul punto ha richiamato la comunicazione di notizia di reato del

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