Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37008 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37008 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MERLI DUNIA N. IL 21/12/1982
avverso la sentenza n. 5337/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MERLI Dutlia ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione, lamentando l’assenza di dolo, l’eccessività della pena
e l’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché
reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito. Più in particolare il dolo è conclamato dall’allontanamento non autorizzato dall’abitazione designata come luogo di esecuzione della misura, ka
pena è stata irrogata in misura lievemente superiore al minimo edittale in considerazione ai numerosi precedenti penali e alla “non irrilevante” gravità del fatto, mentre le
attenuanti generiche sono state concesse fin dal primo grado.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
§2.