Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37005 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37005 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEJZAKU AFRIM N. IL 13/05/1982
RUBBI STEFANIA N. IL 05/01/1968
avverso la sentenza n. 7856/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30/1/2014, la corte d’appello di Bologna ha
confermato la condanna di Afrim Bejzaku e di Stefania Rubbi alla pena di giustizia
in relazione al furto aggravato dagli stessi commesso in Bologna, il 5/9/2006.
Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati, dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte
territoriale per aver qualificato la condotta degli imputati quale furto consumato,
invece che tentato, e per aver negato la concessione delle circostanze attenuanti

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come la corte territoriale abbia correttamente qualificato le
condotte degli imputati espressione di quale furto consumato, avendo sottolineato
come, al momento l’intervento degli agenti, l’impossessamento della refurtiva era
stato già completato dai ricorrenti, essendo i tubi trafugati già stati collocati in un
furgone scoperto dopo un tempo apprezzabile e comunque solo alla fine di un
sopralluogo effettuato nella zona.
3.

Con riguardo alle doglianze relative al mancato riconoscimento della

prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, osserva il
collegio come la corte territoriale abbia proceduto al giudizio di bilanciamento sulla
base di un’argomentazione coerente e congrua, evidenziando il valore della gravità
della violazione desunta dalle modalità professionali dell’azione, nonché i molteplici
precedenti specifici degli imputati.
Si tratta di motivazioni che, in quanto non incongrue e non manifestamente
illogiche, devono ritenersi incensurabili in questa sede di legittimità.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/5/2015

Il Consigliere est.

generiche in regime di prevalenza.

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