Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37004 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37004 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ICARDI DESIDERIO N. IL 23/07/1967
avverso la sentenza n. 5482/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 06/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 10/06/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Icardi Desiderio , ritenuto in primo grado responsabile del reato di guida in
stato di ebbrezza
2. Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore l’imputato lamentando con un unico
motivo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. La valutazione dei presupposti per la concedibilità
della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui
esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui agli articoli 163 e 164 c.p. è
censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
L’istituto della sospensione condizionale della pena, infatti, per assunto pacifico,
è
caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività (“il giudice può ordinare che
l’esecuzione della pena rimanga sospesa…”: articolo 163, comma 1, c.p.), avulso da
meccanicistiche predefinizioni o da automatismi applicativi (Sezione VI, 28 febbraio 2008,
Maugliani).
In proposito, come è noto, ai sensi dell’articolo 164, comma 1, c.p., la sospensione
condizionale della pena è ammessa solo se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo
133 c.p., il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tuttavia,
ai fini della formulazione del giudizio prognostico richiesto dalla norma, il giudice non è
obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nel citato articolo 133, ma può limitarsi
a far menzione di quelli ritenuti prevalenti, sia per negare che per concedere il beneficio
(Sezione VI, 8 aprile 2008, Lamouchi).
Nella specie, il giudice si è posto in questa prospettiva, spiegando ragionevolmente le ragioni
ostative alla concedibilità del beneficio, ricollegate principalmente, secondo apprezzamento non
censurabile, ai numerosi precedenti del prevenuto, uno dei quali specifico ed all’assenza di
alcun dato idoneo ad essere favorevolmente valutato
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1000= a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore

OSSERVA

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