Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37003 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37003 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GONZALES FREITEZ JULIO N. IL 20/08/1978
MOLINA HERNANDEZ CARLO ALBERTO N. IL 05/02/1989
ACEVEDO CAMARGO VERONICA N. IL 17/01/1981
avverso la sentenza n. 798/2014 TRIBUNALE di MONZA, del
19/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Data Udienza: 10/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Julio Gonzales Freitez, Carlos Alberto Molina Hernandez e Veronica Acevedo
Camargo, con tre distinti atti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 19/2/2014 con la quale, in applicazione della congiunta richiesta degli imputati e del pubblico ministero, è stata applicato agli stessi la pena di giustizia in relazione al reato di furto aggravato in concorso commesso in Carugate il 18/2/2014.
Con l’impugnazione proposta, gli imputati censurano la sentenza impugnata
di dettare un’adeguata motivazione circa l’entità della pena agli stessi applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. I ricorsi sono inammissibili.
Osserva il collegio come le censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla pena
agli stessi applicata devono ritenersi del tutto prive di rilievo, avendo il giudice a
quo sul punto recepito l’accordo delle parti concernente, tanto la qualificazione giuridica del fatto, quanto la pena consensualmente determinata.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, nel procedimento speciale
disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fondi sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sull’eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta del pubblico ministero e dell’imputato sul merito dell’imputazione
(responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
All’imputato dunque deve ritenersi non consentita la prospettazione, con il ricorso per cassazione, di censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a
meno che la pena determinata (ipotesi non ravvisabile nel caso di specie) non sia
stata quantificata in modo illegittimo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10286 del
13/02/2013, Rv. 254980; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 18735 del 27/03/2001, Rv.
219852).
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
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per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale di Monza omesso
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro
1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2015.