Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37003 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37003 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCA BOSSA UMBERTO N. IL 18/06/1993
avverso la sentenza n. 19193/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DE LUCA BOSSA Umberto ricorre contro la sentenza di patteggia-
mento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi
sei di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia genericamente
mancanza di motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un giudizio
speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento
ex art. 129 cod.proc.pen., l’esattezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto una diversa decisione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
§2.