Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37002 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37002 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIANCHIANO LIDIA N. IL 31/03/1940
nei confronti di:
MESSINA MARIA N. IL 11/08/1956
avverso la sentenza n. 11/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Data Udienza: 10/06/2015
2913/2014
Motivi della decisione
La parte civile Chianciano Lidia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
del Tribunale di Palermo che ha assolto l’imputata Messina Maria dalla contestazione
ex art. 590 cp.
Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di idonea rappresentanza
processuale. La parte civile sottoscrive il ricorso personalmente laddove alla medesima
tale facoltà non è consentita, essendo la proposizione di ricorso personale limitata al
solo imputato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro500,00 a titolo di sanzione
pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna tricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il 10.6.2015
Lamenta la mancanza di motivazione sulla pronunciata assoluzione.