Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37001 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37001 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PITASI CARMELO N. IL 20/06/1991
avverso la sentenza n. 4250/2010 TRIBUNALE di PALERMO, del
22/09/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PITASI Carmelo ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi tre e
giorni tre di reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia
mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza
impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione
sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di un
giudizio speciale, della valutazione condotta sulle risultanze processuali al fine di
verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
proscioglimento.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento
ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
art. 129 cod.proc.pen.