Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 370 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 370 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROLLO GIOVANNI N. IL 18/08/1987
avverso la sentenza n. 1793/2012 TRIBUNALE di FOGGIA, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Rollo Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Foggia, in data 1-10-12 , per il reato di cui all’art 337 cp ,
commesso in Foggia il 29-9-12.
Il ricorrente deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla né indica in alcun modo le ragioni ostative alla
condanna , limitandosi a criticare, sulla base di affermazioni apodittiche, le ragioni
poste a fondamento della decisione.
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 ,
determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato , in
favore della Cassa delle ammende

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

L’ad 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

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