Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37 del 28/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARI MARCELLO N. IL 04/10/1979
avverso l’ordinanza n. 5756/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi d. nsor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto in fatto

1.Marcello Mari ha proposto ricorso avverso il provvedimento emesso in data
12 novembre 2013, col quale il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha
dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione alle misure alternative
dell’affidamento in prova, della detenzione domiciliare e dell’affidamento
terapeutico, dallo stesso avanzate, sul presupposto dell’intervenuta revoca di

sensi dell’art. 58-quater, comma primo, ord. pen..
1.1 II ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge in
relazione al disposto dell’art. 58-quater ord. pen. sul rilievo dell’inoperatività del
divieto, sancito da detta norma, nel caso previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.
94; inoltre, ha lamentato mancanza e contraddittorietà della motivazione in
relazione alla ritenuta inidoneità della struttura residenziale presso la quale si era
chiesto di eseguire la misura alternativa, in quanto non accreditata a tal fine dal
servizio sanitario nazionale, ma tale condizione ricorreva esclusivamente per la
comunità “Salva 72” e non per l’altra, indicata in via subordinata, come da
documentazione prodotta.
2. Con requisitoria scritta, depositata il 15 luglio 2014, il Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, ha chiesto l’annullamento del
decreto impugnato, condividendo il principale motivo di ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso merita accoglimento.
1. Il ricorso pone la questione in punto di diritto circa la correttezza giuridica
della decisione in funzione dell’interpretazione della norma di cui all’art. 58-quater
ord.pen. e della riferibilità del divieto, valevole per il limite temporale di tre anni,
dalla stessa stabilito, anche all’ipotesi di affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R.
nr. 309/90.
1.1 II tema è stato già affrontato più volte e poi risolto da questa Corte con
orientamento ormai consolidato (sez. 1, n. 40517 del 10/10/2001, Mura Rv.
220239; sez. 1, nr.10249 del 6/2/2003, Mangione, rv.223579; sez. 1, n. 3476 del
25/11/2009, PG in proc. Bonillo, rv. 245692; sez. 1, n. 586 del 10/12/2010,
Ferrante, rv. 249441; sez. 1, n. 21081 del 27/05/2010, Senato, rv. 247580),
secondo il quale il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato, nei
cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall’art.
58-quater ord. pen., comma 2, non opera per l’affidamento in prova in casi
particolari. Tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente
1

misura alternativa già concessagli e del mancato decorso del periodo di tre anni ai

menzionata tra quelle per le quali vige l’esclusione e le disposizioni del citato art.
58-quater, in ragione del loro carattere limitativo, non si prestano ad applicazione
analogica.
1.1.1 Tale soluzione trova giustificazione nella formulazione testuale dell’art.
58-quater ord. pen., che elenca in modo esplicito le singole misure alternative, per
le quali opera il divieto di accesso, senza includervi l’affidamento terapeutico e
nell’interpretazione logico-sistematica dell’istituto regolato dal D.P.R. n. 309 del

differenti finalità di recupero del condannato affetto da problematiche di
tossicodipendenza o alcoldipendenza e per la peculiarità della disciplina quanto a
presupposti di ammissione, legati all’accertamento della condizione personale del
sottoposto ed alla formulazione di idoneo programma terapeutico, ai controlli ed
alle prescrizioni, finalizzati a garantire l’effettività della sperimentazione del
percorso di recupero e riabilitazione.
1.1.2 In ragione di tali peculiarità e della principale finalità di cura del
condannato propria dell’affidamento terapeutico, non può estendersi a tale istituto
la “ratio” sottesa al divieto introdotto dal comma 2 dell’art. 58-quater, il quale, oltre
a costituire un deterrente per scoraggiare la violazione delle prescrizioni inerenti la
misura applicata, si fonda sulla presunzione legislativa d’inidoneità di una nuova
misura a conseguire la risocializzazione del sottoposto per il fallimento del
precedente esperimento a causa delle violazioni da questi commesse. Tale
presunzione, per la diversità di contenuti e di scopi della prova fallita in precedenza,
non può operare in riferimento ad istituto teso a conseguire il recupero dalla
dipendenza mediante programma terapeutico del condannato.
1.1.3 Inoltre, si è osservato che il generico rinvio contenuto nel sesto comma
del citato art. 94 alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario “per quanto non
diversamente stabilito” non può estendersi sino a determinare anche l’applicazione
degli effetti impeditivi derivanti dalla revoca di precedente beneficio penitenziario,
secondo quanto stabilito in deroga alla normativa speciale dall’art. 58-quater, che
limita tali effetti soltanto all’accesso a specifiche misure.
Per tali preliminari e diri enti considerazioni, che assorbono l’ulteriore
censura mossa dal ricorrente, il

■Ane
i Go d
rà«-igirì impugnato risulta affetto da violazione di

legge e va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per
nuovo esame.
P. Q. M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.

1990, art. 94, il quale si caratterizza rispetto all’affidamento ordinario per le

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