Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENCIVENGA MARIO N. IL 10/06/1987
avverso l’ordinanza n. 5675/2014 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
10/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Bencivenga Mario ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
del G.i.p. del Tribunale di Salerno in data 10.04.2015 con la quale è stata ritenuta
inammissibile l’opposizione che era stata proposta al decreto penale di condanna n.
37/2015.
L’esponente osserva che erroneamente il giudicante ha fatto riferimento al
difetto di procura speciale in favore del difensore di fiducia. Al riguardo, la parte

l’ammissione al rito alternativo del patteggiamento, ma si era anche opposto al
decreto penale che occupa. E rileva che ove il giudice avesse ritenuto non
accoglibile la richiesta di patteggiamento avrebbe dovuto emettere decreto di
giudizio immediato.
Sotto altro aspetto, la parte considera che erroneamente il giudicante ha fatto
pure riferimento al pagamento della pena pecuniaria, evenienza che non viene in
rilievo in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato; la parte evidenzia che a fronte della
intervenuta opposizione, la dichiarazione di inammissibilità poteva riguardare
unicamente la richiesta di patteggiamento, con la conseguenza che il giudice
avrebbe dovuto emettere decreto di giudizio immediato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Come noto, il rito monitorio, prevede, quale unico rimedio avverso il decreto
penale di condanna, l’atto di opposizione, finalizzato a rimuovere il provvedimento
stesso e ad instaurare il contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n.
45556 del 17/09/2013, dep. 12/11/2013, Rv. 257578).
E bene, a seguito della opposizione a decreto penale, proposta da Mario
Bencivenga, il G.i.p., ove pure avesse ritenuto inammissibile la contestuale
richiesta di applicazione della pena, avrebbe dovuto emettere il decreto di giudizio
immediato. La Corte regolatrice ha infatti chiarito che il mancato accoglimento della
richiesta di applicazione di pena, proposta in sede di opposizione a decreto penale,
comporta l’emissione del decreto di giudizio immediato; e che il G.i.p. non può in
tal caso dichiarare esecutivo il decreto in questione (Cass. Sez. 5, Sentenza n.
6369 del 18/10/2013, dep. 10/02/2014, Rv. 258866).
Alla luce delle svolte considerazioni, il provvedimento impugnato, vulnerato
dalle evidenziata violazione di legge, deve essere annullato senza rinvio. Si dispone
la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno, per l’ulteriore corso. Resta
assorbita ogni altra ragione di censura.

2

osserva che con l’atto di opposizione l’esponente non solo aveva chiesto

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015.

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