Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37 del 05/09/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 37 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BINCOLETTO GIORGIO N. IL 26/07/1962
TAGLIAPIETRA MAURIZIO N. IL 30/07/1963
avverso la sentenza n. 1545/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
04/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4
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che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. kks:),cti■s,5:)

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<3,25\s, c1.57

Data Udienza: 05/09/2013

1. Bincoletto Giorgio e Tagliapietra Maurizio
ricorrono per cassazione ,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, in data 4-12-2012, con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado,
in ordine ai delitti di cui agli artt 56, 61 n 7 , 110 e 640 cp per avere tentato di
trarre in inganno i funzionari della spa SASA , il Tagliapietra quale apparente
fornitore e il Sorgato quale apparente utilizzatore, stipulando con la Fortis Lease
spa un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un sollevatore
telescopico , che , in realtà, non era mai stato in possesso del Tagliapietra e
quindi non era mai stato consegnato al Sorgato. Il Sorgato quindi simulava il
trasporto del sollevatore per il tramite dell’impresa di trasporti Bincoletto , il cui
autista Settin denunciava l’inesistente furto notturno del mezzo, durante il
trasporto.
2. Bincoletto deduce , con il primo motivo , violazione di norme processuali
stabilite a pena di nullità , ex art 178 lett c) cpp, poiché all’imputato è stata
notificata una mera copia fotostatica del decreto di citazione a giudizio, priva di
attestazione di conformità all’originale. In secondo luogo , si rileva la già dedotta
incompatibilità del giudice , che aveva pronunciato sentenza di applicazione pena
nei confronti del coimputato Sorgato, così prendendo visione del fascicolo del
p.m. e formulando implicitamente un giudizio di responsabilità anche nei
confronti degli altri concorrenti.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione in merito alla
responsabilità poiché il Bincoletto non conosceva neppure i coimputati e ha
soltanto accettato l’incarico di trasportare un sollevatore sino in Friuli da tale
Sorgato, senza alcuna consapevolezza che ciò che doveva trasportare fosse
assicurato, senza alcun contributo alla denuncia di furto sporta da altri e senza
alcuna responsabilità in merito alla circostanza che la posizione dell’autista
fosse differente da quanto dichiarato da quest’ultimo, come rilevato mediante i
ponti radio.
3. Tagliapietra deduce , con il primo e il secondo motivo , violazione del principio
di correlazione fra accusa e sentenza e bis in idem poiché, nell’originario capo
di imputazione , il soggetto passivo è stato identificato con la SASA
Assicurazioni spa mentre la Corte d’appello lo ha identificato con la Fortis Lease
spa. Dunque il fatto risulta diverso poiché non vi è stato tentativo di truffa in
danno di SASA assicurazioni ma truffa in danno di Fortis Lease spa, fatto peraltro
oggetto di altro procedimento davanti al Tribunale di Venezia, conclusosi con
sentenza ex art 444 cpp , onde vi è stata anche violazione del divieto di bis in
idem.
4. 3.1. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta contraddittorietà della motivazione
poiché , da un lato , la Corte d’appello afferma che il Tagliapietra avrebbe
trattenuto interamente per sè tutta la cifra di 81.000 euro sborsata da Fortis Lease
, accordandosi con il Sorgato nel senso che quest’ultimo avrebbe percepito
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RITENUTO IN FATTO

l’eventuale pagamento da parte dell’assicurazione ; e , dall’altro, ipotizza invece
che il Tagliapietra abbia corrisposto al Sorgato una modesta percentuale degli
81.000 pagati dalla Fortis Lease.
5. Con l’ultimo motivo di ricorso, si lamenta l’erroneità della condanna alla
provvisionale e al risarcimento a favore di SASA assicurazioni ,che non ha subito
alcun danno poiché il soggetto passivo è da individuarsi esclusivamente nella spa
Fortis Lease.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il primo motivo del ricorso del Bincoletto è infondato. Come ha correttamente
evidenziato la Corte d’appello , la notifica del decreto di citazione a giudizio in
copia fotostatica si risolve in una mera irregolarità e non induce nullità poiché tale
sanzione processuale non è prevista da alcuna norma di legge né la violazione in
disamina può essere ricondotta al paradigma generale di cui all’art 178 lett c) cpp
, non importando un’apprezzabile incidenza sull’intervento , l’assistenza o la
rappresentanza dell’imputato.
7. Nemmeno la seconda doglianza può trovare accoglimento, in quanto essa
avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso lo strumento della ricusazione. Non
essendo stata attivata dal ricorrente la relativa procedura , la cognizione della
problematica dedotta rimane preclusa. Può , ad ogni modo, rilevarsi come la
Corte d’appello abbia precisato che dalla lettura della sentenza di applicazione
della pena pronunciata nei confronti del Sorgato emerge che il giudice non ha
manifestato alcun giudizio in ordine alla responsabilità dei coimputati
Tagliapietra e Bincoletto nella vicenda in esame , limitandosi a dar atto
dell’assenza di ragioni di assoluzione del Sorgato.
8.11 secondo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in
sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del
fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al
riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione
congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal
giudicante e delle ragioni del decisum . In tema di sindacato del vizio di motivazione
, infatti , il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria
valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle
fonti di prova , bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi
a loro disposizione , se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi , dando
esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un.13-1295 Clarke , rv 203428). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come il
Bincoletto fosse il titolare dell’impresa di trasporti mentre il Settin era soltanto un
2

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

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suo dipendente . Era stato perciò il Bincoletto ad accordarsi con il Sorgato per
prendere in consegna il bene e trasportarlo in Friuli . Di talchè il Bincoletto sapeva
perfettamente che , in realtà, non avrebbe trasportato quel mezzo meccanico . E , del
resto , risulta difficile — argomenta la Corte territoriale – pensare che il Settin ,
semplice dipendente , si fosse assunto l’autonoma responsabilità di presentare ,
all’insaputa del proprio datore di lavoro , una falsa denuncia di smarrimento per
compiacere al Sorgato , rischiando così il proprio posto di lavoro. D’altronde non
avrebbe avuto senso , per il Sorgato , concordare con il Bincoletto il trasporto del
veicolo senza svelare al titolare dell’impresa la propria vera intenzione , ossia
quella di simulare il servizio concordato, facendo affidamento sull’eventualità di
trovare complicità nel conducente. Di qui la conclusione secondo la quale il
Bincoletto sapeva che all’interno del DAF non sarebbe stato trasportato alcun
veicolo per conto del Sorgato.Da tale consapevolezza la Corte d’appello inferisce la
sussistenza, in capo al Bincoletto , del dolo non solo del reato di cui all’art 367 cp
ma anche del delitto di tentata truffa. Infatti , una volta concordato con il Sorgato il
trasporto e sapendo che il proprio dipendente avrebbe poi dovuto denunciare il furto
del mezzo , era agevole , per il Bincoletto , rappresentarsi la strumentalità di tale
agire alla frode alla società assicuratrice , attraverso la richiesta di pagamento
dell’indennizzo. Presiede a tale inferenza logica una massima d’ esperienza del tutto
corretta e cioè quella secondo la quale qualsiasi persona di normale capacità e
diligenza sa perfettamente che simulare un trasporto di cosa inesistente ,
denunciandone poi artatamente il furto, è condotta che non può che essere
finalizzata ad uno scopo di carattere fraudolento.
8.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque enucleabile
una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo grado preso in
esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo
censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti
di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e
perciò insindacabili in questa sede . Né la Corte suprema può esprimere alcun
giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa
prerogativa è attribuita al giudice di merito , con la conseguenza che le scelte da
questo compiute, se coerenti , sul piano logico , con una esauriente analisi delle
risultanze agli atti , si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. un. 25-11’95 , Facchini , rv203767).
9. Analizziamo adesso il ricorso di Tagliapietra , i cui primi due motivi sono
infondati. Risulta infatti dalla formulazione dell’imputazione oggetto del
processo veneziano che la regiudicanda ad esso inerente concerne la truffa
commessa in danno della Fortis Lease spa , relativamente all’acquisto del
sollevatore telescopico in disamina , in realtà inesistente, dalla ditta Tagliapietra
, che aveva assunto le fittizie vesti di impresa fornitrice, con il conseguente
pagamento , da parte della Fortis , della cifra di euro 81.000, nonché alla
stipulazione del contratto di leasing con l’impresa del Sorgato , apparente

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utilizzatrice .La regiudicanda inerente al presente processo attiene invece alla
tentata truffa in danno dell’impresa di assicurazioni SASA spa, in relazione
all’inveridica denuncia di furto del predetto sollevatore telescopico ,in realtà
inesistente, durante un fittizio trasporto di esso . Quest’ultima imputazione
afferisce pertanto ad un segmento della vicenda del tutto distinto ed ulteriore
rispetto a quello esaminato nell’ambito del processo veneziano. Nell’ottica
accusatoria, si tratta infatti di due diverse truffe : la prima, consumata, in danno
della società di leasing ; la seconda , tentata , in danno della compagnia di
assicurazione. Non vi è stata dunque alcuna violazione del divieto di bis in idem,
trattandosi di fatti del tutto distinti, ancorchè , secondo quanto ha sottolineato la
sentenza impugnata , strettamente connessi e concepiti nel contesto di un’unica
ideazione originaria.
9.1.Non vi è stata neanche violazione del principio di correlazione fra accusa e
sentenza poiché nella vicenda sono individuabili due distinte parti lese : una è la
Fortis Lease spa , relativamente alla truffa concernente l’operazione di leasing;
l’altra è la spa SASA , relativamente al tentativo di truffa inerente all’inveridica
denuncia di furto del sollevatore. Entrambe le operazioni fraudolente sono state
ritualmente contestate, con la precisazione inerente alle rispettive parti lese, e,
in ordine a ciascuna di esse, l’imputato ha avuto la più ampia possibilità di
difendersi.
10. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Nessuna contraddizione è infatti
ravvisabile nell’iter logico seguito dal giudice d’appello , il quale ha chiarito che la
falsa denuncia di furto era stata programmata fin dall’inizio dell’operazione
truffaldina , poiché essa costituiva lo strumento per consentire al Sorgato di liberarsi
dai propri obblighi verso la società di leasing , facendo in modo che essi venissero
assolti dalla società assicuratrice , che avrebbe corrisposto l’indennizzo per il finto
furto del sollevatore. Precisa infatti la Corte territoriale che , quand’anche il
Tagliapietra avesse corrisposto al Sorgato una parte degli 81. 000 euro versatigli
dalla Fortis Lease , non avrebbe potuto certamente trattarsi di una somma pari al
debito assunto dal Sorgato nei confronti della società di leasing , poichè , in caso
contrario , sarebbe stato il Tagliapietra a non avere più alcun interesse a perpetrare la
truffa. Dunque la simulazione del reato di furto e la frode all’assicurazione
costituivano “l’anello finale” della catena, necessario per svincolare l’utilizzatore
dagli obblighi finanziari che aveva assunto verso la società di leasing, mediante
l’introito del risarcimento versato dalla Compagnia assicuratrice .Come si vede ,
l’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato
esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere
a superare lo
intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò
scrutinio di legittimità.
11. Non può essere accolto neanche l’ultimo motivo di ricorso. Abbiamo in
precedenza visto come , nel contesto della vicenda , vadano individuate due distinte
truffe , una in danno della Fortis Lease spa e l’altra in danno della SASA
assicurazioni. E’dunque infondato l’assunto del ricorrente secondo il quale la spa

PQM
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI, NONCHÈ ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL PRESENTE
GIUDIZIO DALLA PARTE CIVILE, CHE LIQUIDA IN COMPLESSIVI EURO 3000 OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 5-9-13 .

SASA non può essere considerata soggetto passivo della truffa poiché il disegno
criminoso era diretto esclusivamente verso la Fortis Lease spa. Correttamente
pertanto i giudici di merito hanno proceduto all’emanazione delle statuizioni civili in
favore della SASA assicurazioni , soggetto passivo del tentativo di frode inerente
alla simulazione del reato di furto del sollevatore.
12.1 ricorsi vanno dunque rigettati , siccome infondati, con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile , che si stima congruo liquidare in
complessivi euro 3000 , oltre agli accessori di legge.

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