Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36998 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36998 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GOZZOLI MASSIMO N. IL 15/03/1969
avverso la sentenza n. 1921/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
22/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GOZZOLI Massimo ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato continuato previsto dall’art. 385
cod.pen., e denuncia:
1.
inosservanza della legge penale e vizio di motivazione, perché non è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’ultimo comma del citato art. 385, nonostante
agli arresti domiciliari;
2.
mancanza di motivazione sulla pena inflitta, che sarebbe stata determinata in
misura notevolmente superiore al minimo edittale (si assume: due anni di reclusione) e comunque in misura eccessiva.
§2.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo, perché – come correttamente motiva la sentenza impugnata l’imputato fu sorpreso dalla polizia giudiziaria mentre rincasava dopo l’allontanamento
arbitrario e, quindi, arrestato nella flagranza del reato di evasione.
Il secondo, perché la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo
edittale (un anno e tre mesi di reclusione) e poi aumentata di soli due mesi di reclusione per il secondo episodio, cosicché l’utilizzo del termine “congruo” è sufficiente per
giustificare il giudizio sulla corretta applicazione della pena inflitta dal primo giudice.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
egli fosse “spontaneamente” rientrato nella propria abitazione ove era ristretto