Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36997 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36997 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZERI WASSIM N. IL 17/06/1985
avverso la sentenza n. 2489/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ZERI Wassim ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582-585
cod.pen., e denuncia inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento delle attenuanti generiche nono-
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che né
dal fatto commesso né dalla condotta processuale emergevano elementi meritevoli di
positiva valutazione e, anzi, ne risultava una personalità particolarmente incline a violare la legge penale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
stante il fatto commesso fosse di scarsa gravità.