Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36992 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36992 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WEJDI MAKRIM N. IL 05/11/1986
avverso la sentenza n. 791/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
WEJDI Makrim ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dagli artt. 337 e 582-585
pen., e denuncia vizio di motivazione in ordine alla pena, che sarebbe stata determinata nel massimo edittale.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice d’appello,
in accoglimento dell’impugnazione, ha ridotto la pena al minimo edittale (mesi sei di
reclusione).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
§2.