Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36991 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36991 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TURCHETTO GIOVANNI N. IL 06/08/1941
avverso la sentenza n. 820/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 04/07/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TURCHETTO Giovanni ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 372 cod.
pen., e denuncia violazione di legge, assumendo che il reato – commesso il 23 ottobre
2001 – si sarebbe prescritto ai sensi dei nuovi termini introdotti dalla legge n. 251 del

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché, essendo stata pro-

nunciata la sentenza di primo il 18.12.2003 e, quindi, prima dell’entrata in vigore del
nuovo regime della prescrizione stabilito dalla legge sopra citata, si deve applicare alla
fattispecie la disciplina antecedente, che prevede, per il delitto di falsa testimonianza
punito con pena massima superiore a cinque anni di reclusione, il termine massimo
prolungato di anni quindici, termine che a tutt’oggi non è ancora decorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.

2005 prima dell’emissione della sentenza impugnata.

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