Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36990 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36990 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANCIU IONUT COSMIN N. IL 04/03/1989
avverso la sentenza n. 2330/2013 TRIBUNALE di NOVARA, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

e

RITENUTO IN FATTO
1. Ionut Cosmin Stanciu ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 3/4/2014 con la quale, in conformità alla
congiunta richiesta dell’imputato e del pubblico ministero, è stata applicata allo
stesso la pena di giustizia in relazione a taluni episodi di furto aggravato, commessi
in Novara, il 2 e il 9/9/2012.
Con l’impugnazione proposta, l’imputato censura la ridetta sentenza per vizio
di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., avendo il tribunale di Novara omesso

menti idonei ad attestare il mancato riscontro della responsabilità del ricorrente in
relazione alle condotte criminose allo stesso contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, nella
motivazione della sentenza di patteggiannento, il richiamo all’art. 129 c.p.p. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo
(Cass., n. 6455/2011, Rv 252085).
Infatti, l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e
dall’art. 125, comma terzo, c.p.p. per tutte le sentenze (operante anche rispetto a
quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti), non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto
alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice
presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argonnentative
della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui
l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di
cui all’art. 129 c.p.p. dev’essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi
circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129
c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 752/1999, Rv. 212742; Cass. Sez. 1, n. 4721/2000,
Rv. 216789; Cass., Sez. 1, n. 6711/2000, Rv. 218050).
Tali argomentazioni consentono di ritenere manifestamente infondate l’odierna
impugnazione del ricorrente, avendo il giudice del merito espressamente attestato
la non ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., emergendo,

2

di dettare un’adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta insussistenza di ele-

dall’esame degli atti del procedimento, gravi elementi di responsabilità a carico
dell’imputato.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2015.

la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna

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