Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36990 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36990 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MINAUDO ALESSIO N. IL 02/01/1987
avverso la sentenza n. 623/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MINAUDO Alessio ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia illogicità e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e
all’applicazione della recidiva contestata.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Essi appaiono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché
ripropongono le medesime censure enunciate nei motivi d’appello senza confrontarsi
con le argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, cosicché, non
assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v. ex
plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
§2.