Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3699 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3699 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Caruso Giacomo n. a Pescara il 10/10/1956;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila in data 03/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, a seguito di annullamento senza rinvio di
questa Corte in data 10/01/2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Pescara di condanna di Caruso Giacomo per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e
73 del d.P.R. n. 309 del 1990, esclusa la contestata cessione di sostanza eroina
a Di Pretoro Massimiliano e Marchetti Giuseppe, ha ridotto la pena irrogata ad
anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 1.100,00 di multa.

Data Udienza: 19/12/2013

2. Ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un unico motivo l’inosservanza
di legge penale non essendo stati rinvenuti elementi tali da far addebitare al
ricorrente la finalità dello spaccio della sostanza, unicamente detenuta per uso
personale, né potendo rilevare il contenuto, assai generico e privo di riferimenti
univoci a compravendita, delle intercettazioni telefoniche valorizzate dai giudici.

3. Il ricorso, caratterizzato unicamente, a ben vedere, dall’affermazione secondo
cui la responsabilità penale sarebbe stata affermata sulla base di comunicazioni
telefoniche aventi un contenuto generico e privo di riferimenti univoci alla
compravendita di sostanze stupefacenti, è inammissibile.
Contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, infatti, ai fini della conferma
della pronuncia di condanna sono state valorizzate principalmente le dichiarazioni
accusatorie, ritenute attendibili, di Cinalli Graziano, quale acquirente di parte
della sostanza detenuta dall’imputato, nonché di Di Pretoro Massimiliano e
Marchetti Giuseppe; in particolare la sentenza impugnata ha posto in rilievo che
dalle convergenti dichiarazioni di costoro è appunto risultato che l’imputato ebbe
a cedere a Cinalli la sostanza stupefacente nel periodo di cui all’imputazione;
quanto poi alle conversazioni telefoniche in oggetto, la Corte territoriale ha
evidenziato che, benché le stesse si riferiscano ad un periodo immediatamente
successivo a quello oggetto di contestazione, le stesse comprovano l’attendibilità
di Cinalli che ha peraltro confermato di avere avuto contatti telefonici con Caruso
finalizzati proprio all’acquisto di sostanze stupefacenti.
A fronte di tale impianto motivazionale, logicamente argomentato, il ricorrente
ha sollevato censure non correlate con le ragioni poste a fondamento del
provvedimento impugnato (cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco,
Rv. 255568) allo stesso tempo invocando una sostanziale rivisitazione del
compendio probatorio in atti, pacificamente non consentita in sede di legittimità.

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013
est.

Il Presidente

Il Con

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