Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3699 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3699 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BIANCHI TIBERIO, nato a Como il 27/08/1956,

avverso l’ordinanza n. 49/2015 del TRIBUNALE del Riesame di COMO,
del 08/10/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Gabriele Mastrotta, che
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 15/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1.

In data 8/7/2015 la Guardia di Finanza di Como notava Bianchi

Tiberio mentre oltrepassava il valico di confine di Ponte Chiasso a bordo di
un’autovettura; trattandosi di persona già nota alla RG. perché indagata per
riciclaggio, in procedimento nel quale gli era stata sequestrata una rilevante
somma di denaro occultata sulla persona, il Bianchi veniva, pertanto, sottoposto
da una pattuglia ad attività di pedinamento a vista, conclusasi presso un

la borsa che aveva prelevato dalla sua vettura, ove venivano rinvenuti tre
pacchetti contenenti euro 240.000,00 in contanti, sottoposti a sequestro, al pari
di banconote per euro 870,00 rinvenute nel suo portafogli, documentazione
varia, due telefoni cellulari, un navigatore cellulare, l’autovettura all’interno della
quale veniva scoperto un doppio fondo ricavato dietro le bocche di areazione al
centro del cruscotto, ed altro (verbale all. 1 alla c.n.r. prot. n. 404016/15
dell’8/7/2015). La perquisizione veniva, quindi, estesa alla residenza
dell’indagato sita in Tavernerio (CO) e portava altresì al sequestro di altre
banconote per 6.700,00 euro e 600,00 franchi svizzeri, telefoni cellulari, un
computer portatile ed altra documentazione (verbale all. 2 alla c.n.r. prot. n.
404016/15 dell’8/7/2015). La P.G. rilevava l’incoerenza tra l’ingente denaro
sequestrato al Bianchi, i modesti redditi da questo dichiarati e le dispendiose e
rischiose modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera all’Italia, ed
eseguiva i sequestri ipotizzando la commissione del reato di autoriciclaggio di cui
all’art. 648 ter 1 cod. pen., per avere il Bianchi trasferito il denaro in modo da
ostacolarne l’identificazione della provenienza quantomeno dal reato di cui all’art.
4 del d.Lgs. 74/2000, con riferimento a smobilizzazionì di investimenti non
dichiarati e costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. Con un unico
decreto in data 9/7/2015, poi, il RM. presso il Tribunale di Como convalidava le
perquisizioni ed i sequestri, ritenuti avere ad oggetto cose pertinenti il reato di
cui all’art. 648 ter cod. pen.
2.

Con ordinanza in data 7/9/2015 il Tribunale del Riesame di Como, in

parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell’interesse del
Bianchi, dichiarava nullo per incompetenza territoriale il decreto di convalida
della perquisizione e del sequestro probatorio effettuati in Milano, confermando
invece il decreto di convalida con riferimento al sequestro dei beni avvenuto
presso la residenza dell’indagato in Tavernerio (Como).
3.

A seguito di tale pronunzia il RM. presso il Tribunale di Como in data

23/9/2015 emetteva decreto di sequestro probatorio dei beni già oggetto del

2

appartamento in Milano, allorché il predetto veniva bloccato e veniva ispezionata

decreto di convalida di sequestro annullato dal Tribunale del Riesame di Como e
questo, adito nuovamente dal Bianchi, con ordinanza in data 8/10/2015
confermava il decreto impugnato.
4.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione

l’indagato che, sollevando diversi motivi di gravame, chiede l’annullamento
dell’ordinanza impugnata .
4.1

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi art. 606 comma

1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 335 cod. proc. pen. per essersi in

tale norma.
4.2

Con il secondo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi art.

606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.,la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen.
per aver omesso il Tribunale di verificare la completezza della motivazione del
provvedimento impugnato, provvedendo invece esso stesso ad integrare una
motivazione carente.
4.3

Con il terzo motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi art.

606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per aver
omesso il Tribunale di motivare in ordine all’esistenza di una concreta
corrispondenza tra il fatto materiale verificatosi e la fattispecie normativa
contestata.
4.4

Con il quarto motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi art.

606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per aver
omesso il Tribunale di pronunciarsi sulla ricorrenza degli elementi costitutivi delle
fattispecie di cui all’art. 648 ter cod. proc. pen., secondo l’impostazione del P.M.,
ovvero di quella di cui all’art. 648 ter 1, secondo l’impostazione della RG.,
limitandosi a valorizzare il mero possesso di denaro.
4.5

Con il quinto motivo del ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi art.

606 lett. c) cod. proc. pen., la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per
l’omessa pronuncia su un punto della richiesta di riesame, ed in particolare in
ordine alla censura avanzata con memoria in data 1/9/2012, con la quale si
eccepiva la non configurabilità del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il reato
presupposto risulta commesso in data precedente l’entrata in vigore della novella
legislativa che ha introdotto tale reato (art. 648 ter 1 cod. pen).

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile, perché tutte le doglianze sono manifestamente
infondate o generiche. Giova anzitutto chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

3

tal modo surrettiziamente aggirata la regola di competenza territoriale posta da

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo
l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure
cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cassazione è
limitato alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari
punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la
corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo
interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a

particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta
ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello
delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle
imputazioni; ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la
sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa
astrattamente configurare il reato ipotizzato; si tratta, in sostanza, di verificare
un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale
ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell’antigiuridicità penale del
fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv.
215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale
premessa, l’ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa
una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti che
giustificano l’adozione di una misura cautelare reale.
5.1. In primo luogo deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo
motivo del ricorso, atteso che, in tema di sequestro probatorio operato dalla
polizia giudiziaria, la competenza per territorio per la convalida prevista dall’art.
355 cod. proc. pen. è attribuita da tale norma al pubblico ministero del luogo
dove il sequestro è stato eseguito ma, una volta annullato il decreto di convalida
per motivi di competenza, e pertanto per profili formali, è pienamente legittimo il
nuovo provvedimento di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero
competente ex art. 253 cod. proc. pen. sui medesimi oggetti già sequestrati,
come in ogni altro caso in cui l’annullamento del precedente provvedimento di
sequestro, non impugnato, attenga a profili formali e non già all’insussistenza
delle condizioni normative sostanziali richieste per l’adozione della misura (cfr.
Cass. sez. 3, n. 2409 del 13/6/1997, Rv. 209226; sez. 4, n. 43647
dell’11/04/2003, Rv. 226403), né l’ormai caducato decreto di convalida del
sequestro può avere alcuna incidenza sulle ordinarie regole di competenza in
virtù delle quali il nuovo provvedimento non può che essere disposto dal P.M.

4

fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). In

che procede ex art. 253 cod. proc. pen.
5.2. Inammissibili sono anche gli altri motivi di impugnazione, concernenti
tutti asseriti vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di
specie, il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato non presenta i vizi
denunciati, in quanto – sia pure riportando integralmente la motivazione
adottata sul punto dalla già menzionata ordinanza in data 7/9/2015 – ha fornito
un’articolata motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi
delicti, rilevando come le circostanze del fatto che avevano portato alle attività di

un’ipotesi accusatoria di riciclaggio, e che comunque, con riferimento all’ipotesi
di autoriciclaggio, la pur incerta destinazione delle somme appena importate in
Italia non precludeva “di configurare quantomeno una fattispecie delittuosa
tentata”. Ciò sulla base di considerazioni di fatto non censurabili in sede di
legittimità ed immuni da contraddittorietà o illogicità manifeste: in particolare si
è riconosciuto che concorrevano ad integrare il fumus dell’ipotizzato reato il
rinvenimento di una rilevante somma di denaro in contanti, ripartita e
confezionata con modalità tali da implicare una loro pronta circolazione, con
suddivisione in mazzette di banconote di grosso taglio, in possesso di un
soggetto che aveva appena varcato il confine di Stato a bordo di automobile con
un doppio fondo occultato, e che peraltro già pochi mesi prima era stato fermato
in un aeroporto con 180.000,00 euro in contanti, e si è indicato tra le circostanze
significative anche il rinvenimento di altro denaro contante nell’abitazione del
predetto, in provincia di Como, denaro che si rilevava essere stato
“analogamente riposto in bizzarri involucri”, per evidenziare infine che, atteso
che i redditi del possessore non giustificavano in alcun modo tali disponibilità, si
tratta di elementi indiziari circa l’esistenza di un traffico di valuta di provenienza
illecita.
Si tratta di argomentazioni immuni da vizi logici, che non si limitano a
valorizzare il mero possesso di denaro, come si assume con il primo motivo di
gravame, e che giustificano la sussistenza del fumus, presupposto non solo del
sequestro operato in Milano, ma anche di quello operato in provincia di Como, di
cui si discute in questa sede, ed in relazione ad entrambi i giudici del riesame
hanno riconosciuto essere legittimamente sequestrabili, in considerazione della
natura dell’ipotesi di reato contestata, “sia il denaro (costituente vero e proprio
corpo del reato), sia tutti i supporti cartacei e informatici rinvenuti (onde provare
i movimenti di tale denaro e gli spostamenti del soggetto)”, oltre all’automobile
predisposta per occultare il corpo del reato.

5

perquisizione e sequestro giustificavano Senza dubbio la formulazione di

Deve, poi, sul punto rilevarsi che il ricorso per cassazione contro le
ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, rientrando in tale nozione sia gli errores in iudicando o in
procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato
argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo
di quei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi del
tutto inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (sez.
5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093). Nel caso di specie, invece, il

presupposti giustificativi del sequestro, facendosi riferimento, quanto al fumus,
alla ipotizzabile provenienza illecita dei beni trasferiti dalla Svizzera in modo
idoneo ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza, con
conseguente astratta possibilità di formulare “un’ipotesi accusatoria
relativamente ad una condotta di riciclaggio”, ma anche la configurabilità del
reato di “autoriciclaggio”, in considerazione della “ancora incerta destinazione di
dette somme (del resto appena importate in Italia)”, tale da non precludere di
“configurare quantomeno una fattispecie delittuosa tentata”. Ciò si pone
perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha
costantemente riconosciuto che in materia di sequestro il giudice del riesame
deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l’esistenza di un
fumus di reato, ben potendo confermare il provvedimento anche sulla base di
una diversa qualificazione giuridica di tale fatto (sez. 6 n. 24126 del 8/5/2008,
Rv. 240370; sez. 1 n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069): nel caso di specie,
infatti, il Tribunale, con riferimento al medesimo fatto come sopra rappresentato,
ha legittimamente ritenuto di dovere confermare il provvedimento impugnato,
sia pure in relazione ai reati di cui riciclaggio o dì autoriciclaggio, quantomeno
nella fattispecie tentata.
5.3. Sempre in ordine alle asserite carenze motivazionali del provvedimento
impugnato, infine, deve rilevarsi l’inammissibilità dell’ultimo motivo di
impugnazione, concernente l’asseritamente omessa pronuncia sulla censura
avanzata con memoria in data 1/9/2012, con la quale si eccepiva la non
configurabilità del reato di autoriciclaggio nei casi in cui il reato presupposto
risulta commesso in data precedente l’entrata in vigore della novella legislativa
che ha introdotto tale reato: si tratta, però, memoria depositata nel diverso
procedimento incidentale proposto in relazione all’originario decreto di convalida
del sequestro, prima ancora che venisse emesso il decreto di sequestro in data
23/9/2015 e, pertanto, non presentata nel procedimento incidentale proposto

6

provvedimento impugnato argomenta in maniera più che sufficiente in ordine ai

avverso quest’ultimo, sicché nessun onere motivazionale incombeva sul Tribunale
del riesame in relazione ad una memoria presentata in diverso procedimento
incidentale.
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore
della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte

stima equo determinare in C 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in camera di consiglio, il 15 dicembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Lj.ojmperiali

Dott. Mario Gentile

ttA(,

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si

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