Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36989 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36989 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SULAJMANI ELFAT N. IL 01/11/1982
avverso la sentenza n. 49/2013 TRIBUNALE di MANTOVA, del
21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;
Data Udienza: 10/06/2015
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva affermata la penale responsabilità di Sulajmani
Elfat per la contravvenzione di guida senza patente
2. Propone appello (poi convertito in ricorso per cassazione) a mezzo del difensore l’imputato
deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di
penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile perché risulta sottoscritto da avvocato non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione, come imposto dall’articolo 613 c.p.p.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione della natura della causa di inammissibilità, si stima equo determinare
in C 500,00
P. Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore
OSSERVA