Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36988 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36988 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SULEJMANI VIKTOR N. IL 19/02/1982
avverso la sentenza n. 309/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;

Data Udienza: 10/06/2015

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata l’affermazione di penale
responsabilità di Sulejmani Viktor,, ritenuto in primo grado responsabile del reato di cui all’art.
189 commi 6 e 7 del Codice della Strada per non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi, dopo
aver causato un incidente con danno alle persone e per non aver prestato la necessaria
assistenza
2. Propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore l’imputato deducendo violazione di
legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle
modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui
concesso dall’ordinamento ai finì della valutazione della ricorrenza dei presupposti per la
concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis cod. pen.
L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura
sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena concreta alla entità
effettiva del reato ed alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di elementi
suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve dare conto nella
motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di
legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno
specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688\08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha spiegato di non ritenere il
ricorrente meritevole delle attenuanti, in ragione della precedente condanna, della gravità del
fatto e del comportamento dell’imputato dopo lo stesso. Si tratta di una considerazione
ampiamente giustificativa del diniego , che le censure del ricorrente non valgono a scalfire.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000= (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese
processuali ed al versamento della somma di 1.000= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consigliere estensore

Presidente

OSSERVA

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