Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36984 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 36984 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZUCCARA’ MASSIMO N. IL 28/02/1971
avverso la sentenza n. 2848/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 16/1/2014, la corte d’appello di Catania ha
confermato la condanna di Massimo Zuccarà alla pena di giustizia in relazione
furto pluriaggravato commesso in Catania, il 12/6/2013.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe
incorsa la corte territoriale nel confermare la relativa responsabilità penale sulla
base degli insufficienti elementi di prova complessivamente acquisiti, nonché

con destrezza (art. 625 n. 4 c.p.) con quella dell’approfittamento dell’età
avanzata della vittima quale ostacolo alla pubblica o privata difesa (art. 61 n. 5
c. p.).

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già affrontate e
risolte dal giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi, affetti da
aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4,
Sentenza n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la corte territoriale ha dato adeguatamente conto
del proprio convincimento, evidenziando come la responsabilità dell’imputato per
il reato allo stesso contestato emergesse in modo evidente del complesso degli
elementi di prova acquisiti, che i giudici d’appello hanno elaborato in modo
coerente e persuasivo.
Osserva al riguardo il collegio, come le doglianze sollevate dalla difesa,
rispetto alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere
unicamente un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal
giudice a quo, invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita
nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
logicamente coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle

nell’aver erroneamente ritenuto compatibile l’aggravante dell’azione compiuta

argomentazioni proposte dal ricorrente, quei profili di macroscopica illogicità, che
soli, potrebbero assumere rilevanza in questa sede.
Sotto altro profilo, del tutto correttamente, sul piano giuridico, la corte
territoriale ha dato conto dell’oggettiva distinzione tra le aggravanti contestate
all’imputato (relative alla destrezza nell’azione e all’approfittamento delle
condizioni di minorata difesa della vittima in ragione dell’età), avuto riguardo alla
logica e ontologica diversità delle due circostanze dell’azione, tale da escludere

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/6/2015

Il Consigliere est.

alcuna forma di duplicazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA