Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36984 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36984 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
QUARANTA ANTONIO N. IL 10/10/1985
avverso la sentenza n. 3363/2012 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 51210/2012

L’imputato Antonio Quaranta ricorre per cassazione, mediante il difensore,
contro la sentenza del g.i.p. del Tribunale di Noia, con la quale -su sua richiesta,
assentita dal p.m.- gli sono state applicate ex art. 444 c.p.p., concesse generiche
circostanze attenuanti, le pene di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 14.000,00
di multa per il reato di illecita detenzione per fini commerciali di grammi 95,10 di
principio attivo puro di cocaina cloridrato, sostanza stupefacente idonea a formare 634
dosi medie singole, e di due mesi di arresto per il reato di cui all’art. 697 c.p. (illegale
detenzione di sei cartucce cal. 9 Luger).
Con il ricorso si deduce violazione di legge e carenza di motivazione con
riguardo alla inadeguata valutazione dell’effettiva responsabilità penale del prevenuto,
atteso che la sostanza stupefacente in suo possesso sarebbe stata destinata all’esclusivo
suo personale consumo, e con riguardo -in subordine- alla mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’art. 73 co. 5 LS, di cui sussisterebbero i presupposti.
Le doglianze sono indeducibili e manifestamente infondate, poiché attengono ai
profili della responsabilità penale ed al trattamento sanzionatorio rispettivamente
riconosciuta e concordato dallo stesso ricorrente e non rivisitabili in sede di legittimità
(salvo che in caso di pena contra ius). Né, d’altro canto, con il ricorso si precisano le
evenienze per cui, in presenza di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo
stesso imputato, tale da presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e
sulla qualificazione dei fatti, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la
richiesta (respingendola) anche in ragione di una supposta levità (ex art. 73 co. 5 LS) dei
fatti criminosi ascritti all’imputato, intrinsecamente esclusa dai dati processuali
richiamati dalla sentenza.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si considera equa,
di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Fatto e diritto

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