Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36983 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36983 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TANASE ION SAMIR N. IL 05/02/1992
avverso la sentenza n. 5380/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 10/06/2015

280921/2015
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Come
questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.). In particolare, il giudizio negativo in ordine alla
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato
da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata. La sentenza qui impugnata si
adegua a tali canoni motivazionali, e rende privo di effettiva consistenza il presente
ricorso che non indica specifiche e plausibili ragioni per le quali avrebbe dovuto trovare
applicazione l’art. 129 c.p.p..
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 10.6.2015

L’imputato Tanase Ion Samir ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo la mancanza di motivazione in
ordine all’ applicazione dell’articolo 129 c.p.p. e alla congruità della pena.

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