Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36983 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36983 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJOKA AGUSTINO N. IL 03/06/1978
avverso la sentenza n. 1416/2012 TRIBUNALE di BRESCIA, del
15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 51199/2012

Con atto d’impugnazione personale l’imputato cittadino albanese Agustino
Gjoka propone ricorso immediato per cassazione avverso l’indicata sentenza del
Tribunale di Brescia, che lo ha dichiarato colpevole del reato di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione.
Con il ricorso si deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., testualmente
affermandosi che il Tribunale “non ha tenuto conto delle attenuanti generiche [e] minimo della
pena”.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
dell’addotta censura. La sentenza impugnata ha adeguatamente indicato le ragioni
considerate ostative al riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze
attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale dell’inflitta pena.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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