Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36980 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36980 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EQUABILE ROBERTA N. IL 24/09/1995
avverso la sentenza n. 1780/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 10/06/2015

28024/2015
Motivi della decisione
L’imputata Equabile Roberta ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata, deducendo la mancanza di motivazione in
ordine alla congruità della pena.

Il c.d. patteggiamento, disciplinato dagli artt. 444 e sgg cpp, è un istituto processuale
in base al quale il pubblico ministero e l’imputato si accordano sulla qualificazione
giuridica del fatto contestato, sulla sussistenza e valutazione delle circostanze e sulla
congruità della pena patteggiata.
Sulla base di tale accordo, il sindacato del giudice non ha la stessa ampiezza prevista
qualora si proceda al giudizio ma è limitato alla valutazione sull’esistenza, che deve
apparire evidente, di una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cpp e ad
un giudizio di congruità sul trattamento sanzionatorio.
In particolare il giudice non deve procedere all’accertamento dei fatti nella loro
effettiva consistenza, essendo da ciò esentato proprio dall’intervenuto accordo delle
parti e deve limitarsi a valutare la congruità complessiva della pena proposta, senza
potere intervenire al riguardo, salvo respingere la richiesta.
Ne consegue che non sono proponibili con il ricorso per Cassazione né censure che
attengono alla concreta ricostruzione dei fatti stessi né quelle che rimettono in
discussione la determinazione della pena che ha recepito quanto dalle parti, nella
specie dallo stesso imputato, proposto.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna deericorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore del& cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinqucento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 10.6.2015

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

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