Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36979 del 16/07/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36979 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PIETRO MAURO N. IL 13/07/1978
avverso la sentenza n. 493/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 16/07/2014
2491/14 RG
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1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che in data
6.5-9.9.2013 ha confermato la sua condanna per reati di resistenza e lesioni
violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla negata prevalenza
delle attenuanti sulla recidiva ovvero della stessa esclusione di questa.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. La Corte d’appello ha
specificamente rivalutato il punto ed ha spiegato che non vi era alcuna ragione
per accogliere le due richieste difensive. I motivi attengono pertanto a precluse
censure di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16.7.2014
personali, ricorre per cassazione l’imputato MAURO DI PIETRO con due motivi di