Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36979 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36979 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALBERGATORE ELENA N. IL 03/07/1960
avverso la sentenza n. 1779/2014 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Data Udienza: 10/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Elena Albergatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata 30/4/2014 con la quale, in applicazione
della congiunta richiesta dell’imputata e del pubblico ministero è stata applicato alla
stessa la pena di giustizia in relazione al reato di furto aggravato di energia elettrica
commesso in Torre Annunziata il 28/4/2014.
Con l’impugnazione proposta, l’imputata censura la sentenza impugnata per
aver trascurato l’ulteriore diminuzione di pena per effetto dell’applicazione delle cir-
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio come le censure sollevate dalla ricorrente in ordine alla pena
alla stessa applicata devono ritenersi del tutto prive di fondatezza, avendo il giudice
a quo sul punto recepito l’accordo delle parti concernente, tanto la qualificazione
giuridica del fatto, quanto la pena consensualmente determinata, essa stessa comprensiva della considerazione delle circostanze attenuanti generiche, che le parti
hanno ritenuto di prospettare in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, nel procedimento speciale
disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fondi sulla richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle circostanze, sulla entità della pena, sull’eventuale concessione della sospensione condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente richiesta del pubblico ministero e dell’imputato sul merito dell’imputazione
(responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
All’imputato dunque deve ritenersi non consentita la prospettazione, con il ricorso per cassazione, di censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato, a
meno che la pena determinata (ipotesi non ravvisabile nel caso di specie) non sia
stata quantificata in modo illegittimo (cfr., da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10286 del
13/02/2013, Rv. 254980; v. altresì Sez. 3, Sentenza n. 18735 del 27/03/2001, Rv.
219852).
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
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costanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2015.