Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36979 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36979 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASCIONE MICHELE N. IL 23/01/1962
avverso la sentenza n. 13416/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 51151 / 2012

Con ricorso personale l’imputato Michele Ascione impugna la sentenza del
Tribunale di Napoli, con cui -su sua richiesta concordata con il p.m.- gli è stata applicata
ex art. 444 c.p.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di sei mesi
di reclusione per i reati di resistenza, lesioni volontarie a pubblico ufficiale,
danneggiamento e oltraggio.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato,
altresì enunciandosi le ragioni che indurrebbero a ritenere insussistenti, quanto meno
per difetto dell’elemento soggettivo, i reati ascritti al prevenuto e comunque
improcedibili (per difetto di querela) i reati di lesioni personali e di danneggiamento.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Premesso che il reato di danneggiamento è aggravato e che il reato di
lesioni è teleologicamente connesso alla consumazione della resistenza, evenienze che
rendono entrambi i reati procedibili di ufficio, il ricorso non chiarisce in alcun modo i
profili o elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in
sentenza degli elementi escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe
dovuto adottare una diversa decisione di segno liberatorio (ovvero, meglio, rigettare
l’istanza ex art. 444 c.p.p.), pur a fronte di una richiesta di pena proveniente dallo stesso
imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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