Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36978 del 16/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36978 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIHAILOV CIPRIAN N. IL 28/01/1988
avverso la sentenza n. 2883/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
30/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 16/07/2014

2454/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che in data
30.9.2013 confermava la sua condanna per reato di resistenza, ricorre per

motivazione” in merito alla quantificazione della pena inflitta.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito (in particolare sent.
app. p.6 ultimo periodo), sorretto da motivazione specifica, sia pure con il
richiamo al criterio dell’equità al caso, immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità. Ciò che rileva è che il
Giudice d’appello ha autonomamente rivalutato il punto della decisione relativa
alla quantificazione della pena ed ha giudicato equa quella inflitta in primo
grado: la censura difensiva attiene pertanto al merito di tale apprezzamento.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16.7.2014

cassazione l’imputato Ciprian Mihailov, enunciando motivo di “difetto di

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