Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36978 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36978 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUACHCHA RABIE N. IL 15/03/1981
avverso la sentenza n. 5506/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di RAVENNA, del 02/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R. G. 51150/2012

L’imputato cittadino marocchino Bouachcha Rabie impugna per cassazione, per
mezzo del difensore, la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Ravenna, con cui -su sua
richiesta, concordata con il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., con l’attenuante
di cui all’art. 73 co. 5 L.S., la pena condizionalmente sospesa di otto mesi di reclusione
ed euro 2.000,00 di multa per il reato di detenzione illecita per fini commerciali di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
alla mancata verifica dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
suscettibili di essere apprezzate in favore dell’imputato.
Le delineate generiche censure sono indeducibili e palesemente infondate, perché
le stesse non indicano alcuna concreta ragione per cui -a fronte di una richiesta di pena
patteggiata proveniente dallo stesso imputato ed implicante rinuncia a questioni sulla
colpevolezza- il decidente giudice di merito avrebbe dovuto giungere a una diversa
conclusione liberatoria, pur avendo previamente vagliato l’insussistenza di situazioni
riconducibili nell’area dell’art. 129 c.p.p. alla stregua delle unisignificanti emergenze
processuali (verbali di perquisizione e sequestro).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
(millecinquecento) in favore della cassa delle ammende, determinata in ragione della
natura del provvedimento impugnato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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