Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36975 del 16/07/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36975 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELI GIANLUCA N. IL 15/03/1985
avverso la sentenza n. 1385/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 09/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 16/07/2014

2418/14 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce-Taranto che in
data 9.5.2013 confermava la sua condanna per reato ex art. 385 c.p., ricorre per

enunciando motivo di vizi alternativi della motivazione.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è del
tutto generico quando lamenta in generale il vizio della motivazione sui vari
punti della decisione, non contenendo una sola critica specifica; è di merito
quando contesta il motivato diniego delle attenuanti generiche.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16.7.2014

cassazione l’imputato GIANLUCA MELI a mezzo del difensore avv. F. Lamanna,

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