Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36975 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36975 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAMONI EZIO GIOVANNI N. IL 24/06/1932 parte offesa nel
procedimento
c/
MARCHIOTTO FLAVIO
avverso il decreto n. 9984/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50987/ 2012

Aderendo alla richiesta del procedente p.m., il g.i.p. del Tribunale di Verona con
decreto emesso il 26.10.2012, ai sensi dell’art. 410 co. 2 c.p.p., ha disposto -dichiarata
previamente inammissibile l’opposizione formulata dalla persona offesa- l’archiviazione
del procedimento penale iscritto per il reato di omissione di atti di ufficio nei confronti
del funzionario della polizia municipale veronese Flavio Marchiotto su denuncia-querela
presentata nei suoi confronti dalla persona offesa Ezio Giovanni Ramoni.
Il denunciante-persona offesa impugna per cassazione il provvedimento del g.i.p.,
deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Il ricorso deve essere dichiarato in limine inammissibile, poiché è stato proposto
personalmente dal Ramoni nella sua veste di persona offesa. Per la valida instaurazione
del giudizio di legittimità trova applicazione, in vero, la regola dettata dall’art. 613 c.p.p.,
secondo cui -ad eccezione delle parti processuali in senso tecnico- l’atto di impugnazione
deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito albo speciale della Corte di
Cassazione, atteso che alla persona offesa non compete la qualificazione soggettiva di
parte processuale e che le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in
giudizio (art. 100 co. 1 c.p.p.) se non col ministero di difensore munito di specifico
mandato defensionale, ancorché non integrato da procura speciale (cfr., ex plurimis: Cass.
S.U. 27.9.2007 n. 47473, Lo Mauro rv. 237854; Cass. Sez. 6, 5.2.2010 n. 7956, P.O. in proc.
Pellegatta, rv. 246140).
A tali regole procedimentali non fanno velo i rilievi critici espressi in due
memorie difensive (pervenute in cancelleria il 17.6.2013 e il 26.6.2013), con cui il
ricorrente rinnova le proprie doglianze, estendendole all’autorità giudiziaria, ad
istituzioni pubbliche scaligere e ad altre autorità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge (art. 616 c.p.p.) la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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