Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36974 del 10/06/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36974 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SURICO TOMMASO N. IL 01/01/1943
avverso la sentenza n. 2309/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
13/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
CIAMPI;
Data Udienza: 10/06/2015
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva dichiarata inammissibile l’istanza di revisione
avanzata da Surico Tommaso avverso la sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di bari del
20 novembre 1970.
2. Propone personalmente ricorso per cassazione il Surico che con successiva memoria ha
insistito per raccoglimento dei proposti motivi
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato. E’ difatti oramai
ampiamente consolidato il principio per cui la disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613
c.p.p., comma 1, secondo la quale, in deroga alla regola generale della necessaria
sottoscrizione di un difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla parte di sottoscrivere
personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti
dell’imputato. Nella specie il Surico non ha tale veste per essere stato definitivamente
condannato.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione della natura della causa di inammissibilità, si stima equo determinare
in € 500,00
P.Q.M.
LA_Coxte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
delle spese processuali ed al versamento della somma di 500= euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 giugno 2015
Il Consig iere estensore
OSSERVA