Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36974 del 04/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36974 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAMONI EZIO GIOVANNI N. IL 24/06/1932 parte offesa nel
procedimento
c/
PERSONA DA IDENTIFICARE
avverso il decreto n. 9341/2011 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
16/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 04/07/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1
RAMONI Ezio Giovanni ricorre personalmente avverso il decreto di
archiviazione specificato in epigrafe e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta contro la richiesta del pubblico
ministero.
Con memorie pervenute il 24 e il 26 giugno 2013 il ricorrente censura la ri-
§2.
Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato
– tale si qualifica il ricorrente – non ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per
cassazione sottoscrivendo il relativo atto. Infatti, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, si applica, alla parte privata diversa dall’imputato, la regola dettata
dall’art. 613 cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di
cassazione (Cass., Sez. U., 16.12.1998, Messina, rv 212076;
idem, n. 47473 del
27.9.2007, Lo Mauro, rv 237854).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 4 luglio 2013.
chiesta di inammissibilità del ricorso formulata dal p.G: