Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36973 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36973 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICLESCU ZALISTINA N. IL 02/03/1980
HORNEA SABRINA VENERA N. IL 02/01/1992
CRUDU MIRELA N. IL 02/04/1983
avverso la sentenza n. 18428/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
04/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 10/06/2015

27542/2015

Le imputate MiclescuZalistina, Crudu Mila e Hornea Sabrina Venera ricorrono per
cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe
indicata per concorso in furto aggravato, deducendo la mancanza di motivazione in
ordine alli applicazione dell’articolo 129 c.p.p
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Come
questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata
della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla
delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di
quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere
applicata nel momento del giudizio, tanto più allorché, come nel presente caso il
ricorso si limiti alla mera affermazione della sussistenza del vizio denunziato.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 ciascuna a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento e, ciascuna, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00).
Così deciso in Roma il 10.6.2015

Motivi della decisione

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