Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36972 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36972 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCANU MARCO N. IL 01/03/1968
avverso la sentenza n. 7687/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23/1/2014, la corte d’appello di Bologna riformulato il giudizio di comparazione tra le circostanze, con la conseguente
rideterminazione della pena a carico dell’imputato – ha confermato la condanna
di Marco Scanu alla pena di giustizia in relazione alla furto di carta di credito e ai
successivi episodi di utilizzazione della stessa al fine di profitto, commessi nei
luoghi e nelle date specificamente indicati nei capi di imputazione.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

motivazione – dell’irriducibile confusione in cui sarebbe incorsa la Corte
territoriale in relazione alla verifica dell’effettiva corrispondenza tra i fatti ascritti
all’imputato e quelli compiutamente descritti nei capi di imputazione sollevati nei
relativi confronti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, nel prospettare l’asserita confusione in cui sarebbe
incorsa la corte territoriale, nella verifica della corrispondenza tra i fatti ascritti
all’imputato e quelli allo stesso contestati, l’odierno ricorrente confonde a sua
volta la numerazione contrassegnante i capi d’imputazione, limitandosi a
considerare la sola numerazione seguita nell’originaria contestazione, senza
tener conto della numerazione successivamente aggiornata e seguita dai giudici
del merito in corrispondenza di quella fatta propria nel capo d’imputazione così
come integrato, alla presenza dello stesso difensore dell’imputato, all’udienza del
19/3/2010.
Tale precisazione vale a sconfessare integralmente le censure in questa sede
sollevate dal ricorrente, da ritenersi, per ciò stesso, radicalmente inammissibili.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/6/2015

Il Consigliere est.

dolendosi – sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di

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