Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36971 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36971 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL OTHMANY M’HAMED N. IL 01/01/1966
avverso la sentenza n. 8658/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 07/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. M’hamed El Othmany ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Bologna ha confermato la relativa condanna alla pena di giustizia in relazione al reato di omissione di soccorso stradale
(art. 189 c.d.s.) commesso in Sestola il 12/10/2006.
Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura la sentenza impugnata
per aver confermato la relativa responsabilità in assenza di elementi di prova

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi, affetti da
aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4, Sentenza n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto
del proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al
suo esame ed evidenziando come la responsabilità dell’imputato emergesse modo evidente in forza del complesso degli elementi di prova acquisiti, che la corte
territoriale ha elaborato in modo coerente e persuasivo.
Osserva sul punto il collegio come le censure sollevate dalla difesa, rispetto
alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere unicamente
un generico dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dai giudici di primo e di secondo grado), invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle argomentazioni proposte dalla ricorrente, quei
profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero assumere rilevanza in questa sede.

2

certi sul punto.

3.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – conseguente alla manife-

sta infondatezza dei relativi motivi – segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/6/2015.

alla Cassa delle ammende.

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