Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36971 del 04/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36971 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANNACONDIA FRANCESCO N. IL 11/09/1984
avverso la sentenza n. 12649/2009 TRIB.SEZ.DIST. di ANDRIA, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 04/07/2013

R.G. 50641 / 2012

Con ricorso del difensore è impugnata per cassazione la sentenza del Tribunale
di Trani sezione di Andria, con cui -su sua richiesta concordata con il p.m.- è stata
applicata ex art. 444 c.p.p. all’imputato Francesco Annacondia la pena di quattro mesi
di reclusione per il reato di concorso in resistenza plurima.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Il ricorso, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o elementi in
virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza degli elementi
escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una
diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente
dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 4 luglio 2013

Motivi della decisione

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