Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36970 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36970 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DAL FIUME MASSIMILIANO N. IL 25/03/1967
avverso la sentenza n. 2712/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 2/4/2014, la Corte d’Appello di Bologna ha
confermato la condanna di Massimiliano Dal Fiume alla pena di giustizia in
relazione al tentativo di furto commesso in Forlì, il 26/11/2007.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
dolendosi della illegittimità della sentenza impugnata per avere la corte
territoriale omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche in favore

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile manifesta infondatezza.
Con riguardo alla pretesa illegittimità della sentenza impugnata per l’omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato,
osserva il collegio come il ricorrente si sia limitato a invocare, in questa sede,
un’inammissibile rinnovazione della valutazione attraverso la quale il giudice di
merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini
dell’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della
concreta determinazione della pena.
Al riguardo, varrà rimarcare come l’esercizio del corrispondente potere
discrezionale del giudicante dev’essere motivato nei soli limiti atti a far emergere
in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della pena
concreta alla entità effettiva del reato e alla personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della
propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non
contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico
apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato come, nell’ipotesi
concreta, non emergesse alcuna circostanza o situazione atipica eventualmente
suscettibile di una valutazione favorevole per l’imputato.
Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti generiche, che le inammissibili censure in fatto
sollevate dell’odierno ricorrente non valgono a scalfire.

2

dell’imputato.

4. Alla dichiarazioni d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

Così deciso in Roma il 10/6/2015

Il Consigliere est.

della Cassa delle ammende.

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