Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3697 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3697 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZERBI GENOESE MAURIZIO N. IL 20/11/1942
avverso la sentenza n. 433/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 24/1/2002, resa a seguito di rito
abbreviato, dichiarava Maurizio Zerbi Genoese responsabile di alcuni
episodi di importazione di cocaina dal Guatemala, in concorso con altri
alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull’appello
avanzato nell’interesse dell’imputato, in parziale riforma del decisum di
prime cure, concessa l’attenuante di cui al co. 7 dell’art. 73, d.P.R. 309/90
con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, ha rideterminato
la pena inflitta allo Zerbi Genoese in anni 4 di reclusione ed euro 8.000,00
di multa, oltre alla interdizione dai pp.uu. per anni 5, con conferma nel
resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, contestando l’iter
logico-motivazionale, svolto dal giudice di appello, il quale, pur avendo
riconosciuto lo Zerbi meritevole dell’attenuante di cui al citato co. 7
dell’art. 73 e considerato favorevolmente l’atteggiamento di resipiscenza
dallo stesso assunto, ha determinato il trattamento sanzionatorio in
maniera quantitativa contraddittoria ed illogica, con ciò rendendo
evidente la frattura del percorso giustificativo seguito; violazione degli
artt. 132 e 133 cod.pen. e omessa motivazione sul punto di dosimetria
della pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, va rilevato che il vaglio di legittimità, a cui è stata
sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di ritenere logica e corretta

f

soggetti, la cui posizione veniva separatamente definita; lo condannava

la argomentazione motivazionale, svolta dal decidente, in ordine alla
concretizzazione del reato e alla ascrivibilità di esso in capo all’imputato.
Di poi, contrariamente a quanto assunto in tesi difensiva, il decidente ha

maturati in un pericoloso contesto di narcotraffico internazionale ed

aventi ad oggetto cocaina, sostanza stupefacente connotata da elevato
grado di purezza.
Dette circostanze, ad avviso della Corte di merito, a giusta ragione,
impongono la quantificazione della pena base in misura superiore al
minimo edittale ed ostano alla applicazione delle attenuanti generiche
nella massima estensione, vista, peraltro la caratura criminale
dell’imputato.
Gli elementi de quibus, ritenuti ostativi alla applicazione di un
trattamento sanzionatorio in melius, appaiono pienamente giustificativi
della determinazione a cui è pervenuto il giudice di merito nel rigettare le
censure sul punto avanzate dalla difesa dell’imputato in sede di appello.
Va, ancora, osservata la ripetitività della doglianza mossa già in sede di
gravame, in difetto della necessaria critica in punto di vizio logicogiuridico in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, così da rendere
aspecifico lo stesso motivo di annullamento, con conseguente
inammissibilità di esso, ex artt. 581, co. 1, lett. c), e 591, co. 1, lett. c),
cod.proc.pen. ( ex multis Cass. 11/10/2004, n. 39598).
Peraltro, il giudice di seconde cure, nel procedere alla dosimetria del
trattamento sanzionatorio, fa puntuale richiamo ai criteri dettati dall’art.
133 cod.pen., applicandoli in maniera del tutto corretta.
Tenuto, di poi, conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo
Zerbi Genoese abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.

2_

evidenziato che i fatti per cui si procede appaiono molto gravi, in quanto

616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 19/12/2013.

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

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