Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3697 del 15/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3697 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PALAZZOLO GIUSEPPE, nato a Catania il 19/03/1966,

avverso l’ordinanza n. 432/2015 del TRIBUNALE di Catania, sezione del
Riesame, in data 31/03/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Gabriele Mastrotta, che
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Vincenzo Merlino, del foro di Catania

Data Udienza: 15/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2/3/2015 il giudice per le indagini preliminari del il
Tribunale di Catania disponeva l’applicazione della misura coercitiva della
custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di Palazzolo Giuseppe in
ordine ai reati di partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla
consumazione di furti e ricettazioni di autovetture nonché di estorsioni (capo 4),
della ricettazione dell’autovettura Toyota Yaris tg. CT367YW di Scandura Agata

E3310YH sottratta a Strano Alfio (capo 44) e nella correlativa estorsione di cui al
capo 45), del concorso nella ricettazione dell’autovettura Alfa Romeo Mito tg.
DZ764AV di cui al capo 70) e nella correlativa estorsione di cui al capo 71).
2. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame il difensore
dell’indagato e il Tribunale di Catania, sezione del riesame, con ordinanza del
31/3/2015, respingeva l’istanza proposta, confermando l’ordinanza impugnata.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’indagato, chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata ed indicando a tal fine, quali motivi di gravame:
3.1. la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.
proc. pen., con riferimento agli artt. 267, 273 e 274 cod. proc. pen., per
l’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine sia al reato associativo che
ai singoli reati fine;
3.2. la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.
proc. pen., con riferimento all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., per l’insussistenza
di specifiche ed inderogabili esigenze cautelari in relazione a situazioni di
concreto ed attuale pericolo per la commissione di ulteriori e gravi delitti;
3.3. la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod.
proc. pen., in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., per essere la misura adottata
sproporzionata rispetto al fatto ed alla personalità dell’indagato, dovendosi
ritenere le esigenze cautelari, ove sussistenti, tutelabili anche con misura meno
afflittiva di quella disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone avverso
il provvedimento impugnato censure di merito e censure manifestamente
infondate. Giova, peraltro, ricordare i limiti di sindacabilità da parte di questa
Corte delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla
libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio
condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di

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(capo 20), del concorso nella ricettazione dell’autovettura Volkswagen Polo tg.

revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso
lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità
sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al
fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di

sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146
del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12.11.1998, Sabatini,
Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del
7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv.
261400).
Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un
lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che
collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato
e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia
del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli
apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e
la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia
adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
4.1 Tanto precisato, in relazione al primo motivo di gravame proposto, deve
rilevarsi che nell’ordinanza impugnata si dà atto della sussistenza del
presupposto cautelare di cui all’art. 273 cod. proc. pen. in relazione al delitto di
cui all’art. 416 cod. pen., rilevandosi come dalle indagini effettuate sia emersa
l’esistenza, nel territorio di Catania, di una pluralità di organizzazioni criminali
operanti nei diversi quartieri di Picanello, Cibali, Cappuccini, San Giovanni
Galernrio-Trappeto, dedite al furto sistematico di autovetture, in vista
prevalentemente di estorsioni (il cd. “cavallo di ritorno”) ai danni dei proprietari,
oppure del riciclaggio delle stesse o di parti di esse. I giudici del riesame danno
atto trattarsi di veri e propri sodalizi criminosi autonomi tra loro, sebbene legati
da continui flussi di informazioni e da correlate spartizioni e suddivisioni dei
proventi delle attività illecite, indicando anche a tal fine illuminanti conversazioni

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carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in

telefoniche intercettate; l’ordinanza impugnata evidenzia anche che le indagini
ancora non consentono di ben delineare sotto il profilo soggettivo il sodalizio
facente capo al Palazzolo, ma rileva anche come sia già evidente la stabilità dello
stesso, ed il coinvolgimento soprattutto del ricorrente Palazzolo Giuseppe e di
Santocito Antonino, e in misura minore di Scordino Salvatore, che risultano
stabilmente dialogare in ordine ai profili organizzativi e strutturali delle attività
illecite da loro guidate e si relazionano con continuità con gli autori dei furti e con
i membri di altri sodalizi criminali, che a loro volta li riconoscono come punti di

negoziazioni illecite con i proprietari interessati alla restituzione.
Il Tribunale del riesame riferisce anche, per quanto con inevitabile sintesi, le
conversazioni telefoniche sintomatiche dell’associazione tra i predetti Palazzolo,
Santocito e Scordino, tra le quali spiccano conversazioni nel corso delle quali il
Palazzolo si lamenta di un sodale, tale Turi, disposto a compiere furti “una volta
alla settimana soltanto”, ed altresì conversazioni che rivelano i rapporti del
Palazzolo con altri analoghi sodalizi criminosi, con scambi di informazioni in
ordine ad autovetture rubate. Nello stesso modo, i giudici del riesame riferiscono
gli elementi, tratti essenzialmente da conversazioni intercettate, dai quali hanno
desunto, con ,argomentazioni adeguate, coerenti ed esenti da errori logici e
giuridici, che il Palazzuolo abbia avuto la disponibilità dell’autovettura di cui al
capo n. 20), nella palese consapevolezza della sua provenienza da furto, ed
abbia partecipato alle ricettazioni della Volkswagen Polo di cui al capo n. 44) e
della Alfa Romeo Mito di cui al capo n. 70), ed alle conseguenti estorsioni ai
danni dei proprietari, di cui rispettivamente ai capi nn. 45) e 71), in entrambi i
casi acquisendo il prezzo del riscatto di 800 euro.
A fronte delle doglianze del ricorrente, che lamentava la mancata
trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, il Tribunale ha chiarito
che, pur in assenza di decreti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche
emessi specificamente in relazione delle utenze di Palazzolo Giuseppe, tuttavia la
sua posizione è emersa attraverso le intercettazioni autorizzate, con decreti che
la stessa ordinanza riferisce regolarmente trasmessi, nei confronti di coindagati
costantemente in contatto con il ricorrente, così intercettato quale interlocutore
di questi. In questa sede il ricorrente non contesta specificamente ed
espressamente tali argomentazioni del Tribunale del riesame ma, senza alcun
riferimento ai decreti di autorizzazione ad intercettazioni di utenze telefoniche di
coindagati costantemente in contatto con il Palazzolo, ripropone genericamente
l’assunto – già discusso e ritenuto infondato dal giudice del gravame – secondo

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riferimento stabili per il reperimento di autovetture rubate e le conseguenti

cui “i decreti autorizzativi non sono stati trasmessi”, assunto da ritenersi,
pertanto, non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve
essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (Cass. sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473; sez. 1, n.

sez. 3, n. 35492 del 6/7/2007, Rv. 237596).
4.2. Adeguate, coerenti ed immuni da vizi logici sono anche le
argomentazioni con le quali il Tribunale del riesame ha evidenziato la sussistenza
di esigenze cautelari: si tratta di argomentazioni fondate non solo sulla negativa
personalità del ricorrente, gravato da numerose condanne per furto aggravato,
per fatti commessi sino al 2012, ma anche sulle modalità delle condotte illecite,
poste in essere in un contesto organizzato e ben collaudato, connotato da stabili
rapporti con soggetti dediti alle medesime attività illecite, tanto da portare ad
escludere che le attività criminose in esame siano caratterizzate da episodicità ed
occasionalità e da indurre a riconoscere, invece, una professionalità nei delitti
contro il patrimonio.
4.3. Quanto, infine, al terzo motivo di gravame, l’ordinanza impugnata ben
argomenta, con ragioni immuni da contraddizioni o vizi logici, la riconosciuta
inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere rispetto
all’esigenza di prevenire ulteriori recidive specifiche, evidenziando, in coerenza
con il contesto di diffusa criminalità nel quale si sono svolti i fatti e con il profilo
dell’indagato in precedenza tratteggiati, che il Palazzolo ben potrebbe perpetuare
una rete di contatti illeciti anche rimanendo nel proprio domicilio.
5. Alla dichiarazione dì inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore
della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in C 1.000,00.
6.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa

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39598 del 30/9/2004, Rv. 230634; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Rv. 236945;

sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova
ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.

P.Q.M.

pagamento delle spese processuali e al versamento di C 1.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
cod. proc. pen.

Così deliberato in camera di consiglio, il 15 dicembre 2015

Il Consigli re estensore

Il Presidente

Dott. Lijpq2 Imperiali

Dott. Mario Gentile

sriLAA

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

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