Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 36969 del 10/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 36969 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZORA SALVATORE N. IL 04/02/1981
avverso la sentenza n. 2491/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 10/06/2015

25899/2014
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce mancanza e manifesta illogicità della
motivazione per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio per mancata
considerazione della collaborazione prestata e la considerazione della recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di
legittimità. Il ricorrente pretende, invero, che in questa sede si proceda ad una
rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato
il potere discrezionale a lui concesso dall’ordinamento ai fini della commisurazione
della pena. L’esercizio di detto potere deve essere motivato nei soli limiti atti a far
emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all’adeguamento della
pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Le peraltro
generiche censure in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza
impugnata risultano, pertanto, manifestamente infondate, tanto più se si considera
che sono puntualmente indicate le ragioni per quali è stato attribuito scarso valore
alla confessione dell’imputato e ritenuta sussistente la recidiva.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro 1000,00 (mille/00 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 10.6.2015

La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che ha ritenuto Zora Salvatore responsabile del reato di
cui al’art. 624 bis. Cp

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